In seguito alla partecipazione al concorso PNRR 1, uno dei candidati ha riscontrato una discrepanza tra quanto dichiarato nella domanda e quanto richiesto dal bando in merito al servizio civile. Nonostante l’immediata comunicazione dell’errore all’amministrazione, la riserva prevista per il servizio civile non è stata riconosciuta. Ha inviato alla nostra redazione alcuni quesiti, a cui risponde l’Avvocato Angela Maria Fasano.
Esclusione da riserva servizio civile Concorso PNRR1: il quesito
Ho partecipato al concorso PNRR 1 e ho ottenuto un punteggio complessivo di 185 punti (tra prova scritta, prova orale e servizi). Nella domanda di partecipazione ho dichiarato di avere 3 anni di servizio nella scuola (quindi di essere triennalista) e di essere in possesso del servizio civile. Solo successivamente ho notato che il bando richiedeva espressamente il possesso del servizio civile universale, mentre io avevo svolto il servizio civile nazionale. Appena resomi conto dell’errore, ho provveduto a segnalarlo spontaneamente inviando una PEC all’USR competente, comunicando quanto accaduto in buona fede.
In data 27 maggio 2025, l’USR ha emesso il decreto di mancato riconoscimento della riserva per il servizio civile. Solo due giorni dopo, il 29 maggio 2025, è stata pubblicata la graduatoria finale, che tuttavia:
- non è integrale, cioè non contiene l’elenco completo dei candidati che hanno superato il concorso,
- non specifica chi sia stato ammesso con riserva,
- include però candidati con punteggi inferiori al mio che risultano comunque inseriti con riserva (anche se ciò non è esplicitamente indicato nella graduatoria).
Alla luce di questi elementi, vorrei sapere se vi siano gli estremi per presentare un ricorso, con l’obiettivo di:
- far valere la riserva per il servizio civile nazionale, se possibile;
- ottenere l’inserimento con riserva in graduatoria, considerando anche la mia posizione di triennalista.
Ritengo che l’ambiguità nella domanda, il comportamento trasparente e tempestivo da parte mia, e la mancanza di chiarezza nella graduatoria possano costituire elementi utili a supporto di una eventuale azione legale o amministrativa.
L’Avvocato risponde: sì al ricorso
La posizione della nostra lettrice merita tutela. Invero, con la Legge n. 64/2001 è stata abolita la leva obbligatoria ed è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, mediante il quale i giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli”, nonché alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio nazionale.
La superiore normativa individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale; educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio medesimo (amministrazioni pubbliche, associazioni non governative (ONG) e associazioni no profit). La Corte costituzionale, con sentenza n. 119/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 77/2002 nella parte in cui limita lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale ai soli cittadini italiani.
La legge delega n. 106 del 2016
Sulla scorta di quanto espresso dalla superiore pronuncia, con legge delega n. 106 del 2016 è stata prevista l’istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale, di talché con il d. lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, si è provveduto ad estendere la possibilità dello svolgimento del Servizio Civile agli stranieri modificando anche la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale diviene Universale, ma lasciando immutati i principi e le finalità caratterizzanti tale istituto, così come riportati nel d. lgs. n. 40/2017, con l’inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,”, l’aggettivo “universale” evidenzia esclusivamente l’estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri.
Tale circostanza trova un’ulteriore conferma nell’art. 4, co.4 dello “schema del Decreto-Legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni (DL PA 2025)” (discusso dal Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2025) ove si legge: “All’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell’equiparazione tra i due servizi civili Nazionale ed Universale.
Il servizio civile senza demerito
Considerato che, nel caso di specie, il lettore ha fornito prova di aver svolto il servizio civile senza demerito, indipendentemente dal fatto che questo sia qualificato nazionale o universale, attesa l’assoluta equiparazione tra i due servizi, il ricorso va accolto con diritto della stessa all’inserimento nelle graduatorie con titolo di riserva e con rettifica del punteggio spettante.
Tale circostanza trova un’ulteriore conferma nell’art. 4, co.4 dello “schema del Decreto-Legge recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni (DL PA 2025)” (discusso dal Consiglio dei ministri in data 19 febbraio 2025) ove si legge: “All’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell’equiparazione tra i due servizi civili Nazionale ed Universale.
La legge di conversione del Decreto PA (legge n. 69 del 9 maggio 2025) ha eliminato la precedente distinzione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale, equiparando i due per quanto riguarda la riserva del 15% nei concorsi per assunzione di personale non dirigenziale. La novità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, mira a garantire pari opportunità e a non discriminare chi ha svolto il servizio civile nazionale, già previsto dalla legge 64/2001 come alternativa al servizio militare.
Questa estensione della riserva del 15% è importante sia per i concorsi pubblici in generale, sia per le graduatorie del personale scolastico (GPS), in cui il servizio civile nazionale dà diritto a 6 punti per il personale ATA e 12 punti per i docenti. Il ricorso potrà essere depositato entro 60 giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione delle graduatoria definitiva, PRESSO IL Tar competente.
Visita le nostre selezioni formative per la scuola: Visita il sito