Chi ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e ha presentato domanda di riconoscimento dopo il 1° febbraio 2024 si trova oggi in una situazione incerta rispetto all’accesso ai Percorsi INDIRE previsti dal decreto n. 77/2025. Il problema riguarda in particolare i termini temporali richiesti per l’istanza e la tipologia di contenzioso giurisdizionale eventualmente in corso. Analizziamo cosa prevede la normativa attuale e quali sono le possibili azioni legali per i docenti esclusi.
Percorsi INDIRE e quesito sul limite dei 120 giorni
Un lettore scrive: Ho conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno all’Estero per la scuola secondaria di secondo grado in data 31 marzo 2024. La mia domanda di Riconoscimento Professionale del Titolo è del 22 aprile 2024. Deduco da ciò che non potrei partecipare ai percorsi Indire in quanto al 1 giugno 2024 non sono trascorsi i 120 giorni dei termini di legge.
Ora vi chiedo se posso partecipare ugualmente a tali Percorsi Indire e se il sottoscritto ha in essere pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento espresso contro il Ministero dell’istruzione e del Merito e dell’Università e della Ricerca come potrebbe evincersi dal Ricorso Collettivo fatto e che con un Decreto in data 27 febbraio 2025 in Roma il TAR del Lazio, in accoglimento dell’Istanza Cautelare del Ricorso, ha disposto la sospensione del provvedimento del rigetto del titolo estero. La Camera di Consiglio è fissata per il prossimo 8 ottobre 2025.
Chi è escluso dai Percorsi INDIRE 2025: focus sul limite dei 120 giorni
Risponde al nostro lettore l’Avvocato Angela Maria Fasano, che scrive: Il nostro lettore non rientra nei percorsi dettati dal cd decreto INDIRE.
Invero, la lettera della norma, benché non sia estremamente chiara al riguardo, all’articolo 4 del decreto n. 77 del 24 aprile 2025, così evidenzia: “Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso”.
Il docente ha presentato domanda di riconoscimento del titolo in data 22 aprile 2024. In tal senso, difetta il requisito dei 120 giorni, non avendo presentato entro il 1° febbraio 2024. Questo limite, introdotto dall’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che per accedere ai corsi Indire, i docenti debbano aver presentato domanda di riconoscimento del titolo estero almeno 120 giorni prima del 1° giugno 2024, oppure aver avviato un ricorso per inerzia amministrativa.
Ricorso al TAR per accedere ai Percorsi INDIRE: quando è possibile e cosa si ottiene
La scrivente, è doveroso precisare, ritiene il precisato limite illegittimo poiché foriero di gravi disparità di trattamento. Le recenti pronunce giurisprudenziali hanno affermato che tutti i candidati devono poter partecipare ai concorsi pubblici purché in possesso dei requisiti al momento del bando o dell’avvio della procedura, a tutela del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione.
A ciò si aggiunta che il nostro utente non possiede un contenzioso per mancata adozione di un provvedimento espresso. L’utente, infatti, almeno dai dati che ci ha fornito, afferma di aver ottenuto con decreto cautelare la sospensione del provvedimento di rigetto, che è provvedimento espresso dell’amministrazione di diniego. Il decreto INDIRE, invece, nel suo articolo 4, ultimo comma, si riferisce, alla mancata adozione di un provvedimento espresso, ovvero, il caso in cui si formi il silenzio rigetto.
Dai dati forniti e comunicati dal nostro utente, quindi, si ritiene che lo stesso non possegga i requisiti per partecipare ai percorsi INDIRE. Limite, eventualmente, che potrà essere superato con l’avvio imminente di un ricorso al TAR Lazio.
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