Il quesito di un lettore riguarda il riconoscimento del punteggio del servizio civile nelle graduatorie ATA. Dopo aver inserito il servizio svolto dopo il diploma, gli è stato attribuito solo 0,60 punti. L’Avvocato Maria Angela Fasano chiarisce come procedere per ottenere la corretta valutazione e quali passi intraprendere in caso di mancata rettifica.
La domanda del lettore sul punteggio del servizio civile nelle graduatorie ATA
“Sono un ATA in graduatoria 3 fascia prov. di Fermo. Nel presentare la domanda ho inserito il servizio civile fatto dopo il diploma mi è stato riconosciuto un punteggio di 0,60. Ho visto il vostro video e in base alla legge n 69 del 9 maggio 2025 cosa dovrei fare per il riconoscimento dei 6punti?”
La risposta dell’Avvocato Fasano: spettano 6 punti pieni
Il servizio civile o militare, anche se reso non in costanza di nomina, deve essere valutato nelle gratulatorie scolastiche ATA per un punteggio pari e pieno a 6 e non già 0,60.
Questo, perché, come di recente reso con significativo orientamento del Consiglio di Stato il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050).
Cosa dice il Consiglio di Stato
In particolare, è stato sancito il principio per cui il punteggio – per l’anno di servizio militare/civile – deve essere valutato “interamente”, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere. Il Consiglio di Stato afferma: “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti”.
Per tali ragioni, il nostro utente potrà pretendere la rettifica in autotutela della graduatoria di interesse. E in caso di omessa rettifica, procedere con un ricorso al Giudice del Lavoro competente per territorio.
Visita le nostre selezioni formative per la scuola: Visita il sito



