Molti docenti si chiedono come sia possibile che un collega con meno punteggio riesca a ottenere una supplenza da GPS mentre altri, con posizione più alta in graduatoria, restano esclusi. La risposta, come spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel video sul nostro canale YouTube, si trova nel funzionamento dell’algoritmo ministeriale che regola l’assegnazione degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche. Comprendere le regole che disciplinano questo meccanismo è fondamentale per evitare errori nella compilazione delle preferenze e per sapere quali sono le conseguenze delle rinunce.
Come funziona l’algoritmo del Ministero per le supplenze GPS
Per rispondere alla domanda è necessario capire come funziona l’algoritmo usato dal ministero nell’attribuzione delle supplenze. Va detto preliminarmente – dice l’Avvocato Altieri – che l’algoritmo viene utilizzato solo per l’attribuzione delle supplenze da GPS, quindi, come chiarisce l’art. 2 dell’O.M. 88/2024, le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto su posti che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per partecipare alle operazioni di attribuzioni delle supplenze con chiamata da GPS, come ben sappiamo, ogni docente inserito in GPS ha compilato la domanda cd. delle 150 preferenze indicando, nella sezione “Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche”, per ciascuna graduatoria di interesse le preferenze:
- per la sede: scuola, Comune, distretto, provincia;
- per la tipologia di contratto: annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone orario;
- per tipo cattedra: interna, esterna stesso Comune, esterna altro Comune (la cattedra interna (COI) è composta da ore presenti in una stessa Istituzione Scolastica; la cattedra esterna (COE) stesso Comune è composta da ore presenti in scuole ubicate nello stesso Comune; la cattedra esterna altro Comune è composta da ore presenti in scuole ubicate in Comuni diversi).
La preferenza sintetica o analitica
Con la preferenza analitica gli aspiranti hanno chiesto specifiche scuole, mentre con la preferenza sintetica hanno chiesto un Comune o un Distretto o l’intera provincia, quindi in pratica tutte le scuole in essi ubicate, indistintamente senza alcun ordine di priorità tra queste. Con la preferenza sintetica, dunque, gli aspiranti hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli Istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale della Provincia, del Distretto o del Comune e l’assegnazione alla sede avviene, poi, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Selezionando come preferenza il “Comune”, la “Provincia” o il “Distretto” è possibile scegliere, come tipo di scuola, sede ospedaliera, carceraria, serale, adulti.
Lo spezzone orario
Indicando spezzone orario, i docenti hanno espresso la disponibilità ad accettare una cattedra ad orario ridotto rispetto all’orario contrattualmente previsto (ai sensi dell’art. 43, comma 5, del CCNL scuola 2019-2021, l’orario settimanale dei docenti è di 25 ore per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado).
Il funzionamento dell’algoritmo
L’attribuzione delle supplenze viene poi effettuata attraverso un sistema informatico (cd. algoritmo) che deve associare le preferenze di ciascun aspirante con le sedi e le tipologie di posto disponibili, in base al criterio del miglior punteggio e, dunque, della migliore collocazione in graduatoria (tenendo conto di eventuali riserve/precedenze/preferenze).
Nello specifico, però, il sistema funziona in modo che, se in una convocazione non vi sono cattedre disponibili per il docente interessato, nella convocazione successiva, liberatesi sedi espressamente richieste dall’aspirante in conseguenza di disponibilità sopraggiunte, l’algoritmo non torna indietro per garantire ai docenti con migliore collocazione l’attribuzione della supplenza. Continua a scorrere la graduatoria, nominando personale in posizione inferiore (privo di precedenze).
In sostanza, il docente che limita il numero delle preferenze rispetto ai posti effettivamente esprimibili e che ha la sventura che le preferenze espresse non sono disponibili nel turno di nomina in cui avrebbe potuto essere nominato in base al suo punteggio, viene considerato rinunciatario con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14 dell’O.M. n. 88/2024, sicché il docente non potrà ottenere altre supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GPS e da GI per l’intero anno scolastico.
Sostanzialmente, il problema sono le disponibilità sopravvenute, perché se tutte le cattedre fossero già disponibili al primo turno di nomina (che forse astrattamente non è neppure possibile) il problema non si porrebbe.
Quindi l’unico rimedio, che poi è quello che la giurisprudenza che ha censurato questo modo di operare del MIM ritiene doveroso adottare, è quello di impostare il sistema informatico in modo che ad ogni bollettino di nomina, l’algoritmo ripercorra la graduatoria sin dall’inizio andando ad assegnare la supplenza a coloro che non hanno ottenuto la nomina nel turno precedente. Nel video l’Avvocato Altieri risponde ad altre domande sull‘algoritmo delle supplenze, gli errori e i punteggi.
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