La normativa sulla riserva dei posti per le categorie protette nel mondo della scuola è un tema che genera spesso dubbi, soprattutto per i docenti precari con invalidità. Spesso, infatti, i contratti a tempo determinato sembrano precludere il diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento mirato, requisito fondamentale per usufruire della Legge 68/99. Ma è davvero così? L’errata interpretazione da parte degli Uffici Scolastici Provinciali ha portato molti insegnanti a perdere un’opportunità di stabilizzazione. Per fortuna, la giurisprudenza ha fornito una chiara risposta a questa problematica, riconoscendo che i contratti a termine non possono impedire l’esercizio di questo diritto.
Invalidità, Legge 68/99 e stato di disoccupazione
Una lettrice scrive: Sono in I fascia GPS per il sostegno (ADMM) con invalidità al 100%. Quest’anno non ho ottenuto la nomina in ruolo pur essendo riservista. A dire del’ATP, per poter usufruire della riserva di posti, avrei dovuto essere iscritta nelle liste del collocamento mirato al momento dell’aggiornamento delle graduatorie. Io mi sono iscritta alle liste del collocamento mirato anni fa, ma poi sono stata cancellata perché il presupposto per l’iscrizione è lo stato di disoccupazione.
Il consiglio che mi è stato dato, per poter inserire la riserva in futuro, è stato di licenziarmi poco prima del prossimo aggiornamento delle GPS, iscrivermi alle categorie protette e poi inserire il titolo secondo la Legge 68/99. Cosa impossibile perché le graduatorie solitamente si aggiornano prima del 30 giugno, quando sono in servizio e ciò mi preclude di poter far valere il mio diritto. È veramente come mio hanno detto? Cosa posso fare?” Risponde alla sua domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Posti riservati a categorie protette: normativa di riferimento
Purtroppo, la risposta che l’ATP ha fornito alla nostra lettrice deriva da una errata interpretazione della normativa effettuata in tutta Italia – spiega l’Avv. Altieri. Interpretazione che ha dato vita ad un nutrito contenzioso, risoltosi nella maggior parte dei casi in favore del lavoratore.
L’art. 1, comma 3, della legge n. 68/99 dispone che “Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”.
Possono iscriversi a tale elenco, quindi, solo i soggetti disoccupati. Coloro che già hanno stipulato un contratto di lavoro non rientrano nell’elenco del collocamento mirato e, di conseguenza, non possono usufruire della riserva di posti. Conseguentemente la stipula del contratto a tempo determinato fa perdere lo stato di disoccupazione e, quindi, il diritto all’inserimento nelle liste del collocamento mirato. Ne consegue il venir meno del diritto all’assunzione nelle quote di riserva dei posti.
La posizione della giurisprudenza
La giurisprudenza ha interpretato la normativa sopra citata in senso favorevole al lavoratore. Ha chiarito che i contratti a tempo determinato non sono ostativi al mantenimento del diritto alla riserva dei posti. Ciò perchè non assimilabili ad una stabile occupazione lavorativa (ex multis, Tribunale di Napoli).
Sul punto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che l’esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l’attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.
Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, la situazione sottesa alla stipula di un contratto a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come puntualizzato dalla Corte distrettuale, trova riscontro specifico, nella circostanza che all’atto della possibile fruizione del beneficio, il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente, si era già concluso.
In sostanza, il contratto a termine, realizzando una mera occupazione precaria, non risulta idoneo a determinare la perdita dello stato di disoccupazione in tutti i casi in cui quest’ultimo costituisce il presupposto per il reperimento di un’occupazione stabile.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, la nostra lettrice dovrà necessariamente ricorrere al Tribunale del Lavoro per farsi riconoscere, sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale sopra riportata, il diritto alla riserva dei posti, pur in assenza di un’attuale iscrizione alle liste mirato, e ottenere così il suo posto di ruolo come docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado.
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