Sono in molti i docenti che, pur avendo superato il concorso PNRR, non sono rientrati tra i vincitori e stanno incontrando difficoltà nel ricevere il certificato di idoneità. Gli Uffici Scolastici Regionali, in alcuni casi, negano il rilascio di questa certificazione, sostenendo che la normativa non ne preveda la pubblicazione. Tuttavia, questa interpretazione sembra essere illegittima. Il conseguimento di un’idoneità in un concorso pubblico è un fatto che la Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare. Lo spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, rispondendo alla domanda di un lettore.
Idoneo non vincitore concorso PNRR e certificato d’idoneità
“Sono docente supplente sulla classe di concorso A012 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado). Scrivo per porre un quesito riguardante il concorso docenti PNRR1. Essendo risultato idoneo non vincitore, ho fatto richiesta, tramite PEC, di un certificato d’idoneità all’USR della Lombardia, regione nella quale ho sostenuto le prove concorsuali. Tuttavia, a distanza di quasi un mese, non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Chiedo, pertanto, come dovrei procedere al riguardo.”
L’utilizzabilità dei certificati rilasciati dalla PA
L’Avvocato risponde: Preliminarmente va chiarito che l’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183, rubricato “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”, prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“. Dunque, anche il certificato di idoneità di cui parla il nostro lettore rientra nella sopra citata previsione normativa e quindi può essere prodotto solo nei rapporti tra privati; mentre nei rapporti con la PA egli dovrà avvalersi solo dell’autodichiarazione.
Il certificato di idoneità del concorso PNRR
Sulla questione del rilascio dei certificati relativi all’idoneità presa a seguito di superamento di concorso PNRR, alcuni USR ritengono di non dover dare seguito alle istanze dei docenti idonei richiedenti in quanto “la normativa di riferimento dei concorsi sopracitati non prevede la pubblicazione degli elenchi dei candidati idonei non vincitori” (tra tutti si veda la nota n. 17928 del 20.11.2024 dell’USR L’Aquila).
Tuttavia, ritengo che il diniego sia illegittimo in quanto, al di là della pubblicazione della graduatoria degli idonei (che è del tutto inconferente), il conseguimento di un’idoneità a seguito di superamento di un pubblico concorso è un fatto che deve essere certificato dalla PA.
La risposta al quesito
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’USR non si dia seguito all’istanza avanzata del docente idoneo, l’unica strada da percorrere è il ricorso al TAR avverso il silenzio, entro 30 giorni dal momento in cui è spirato il termine di 30 giorni entro cui la PA avrebbe dovuto provvedere. Nel caso in cui l’USR abbia emanato una nota di carattere generale, del tipo di quella emanata dall’USR L’Aquila, sarà necessario impugnare al TAR detta nota.
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