La normativa introdotta con la Legge n. 33/2022 ha aperto nuove possibilità per la doppia iscrizione a corsi universitari e percorsi formativi. Tuttavia, i dubbi restano numerosi, soprattutto per chi frequenta contemporaneamente master, TFA e corsi di abilitazione. In questo articolo riportiamo la domanda di una lettrice e la risposta di un esperto legale, l’Avvocato Fabio Rossi, che analizza la disciplina vigente e le sue applicazioni pratiche.
La domanda: dubbi sulla doppia iscrizione tra TFA, master e abilitazione
Gentilissimi, vorrei chiedere informazioni inerenti la doppia iscrizione in base alla legge post 2022. Io mi sono specializzata TFA secondaria di II grado del XI il 5 giugno 2025 e quindi riferimento anno accademico 2023 2024 (siccome il TFA fa riferimento ad un anno precedente), nel frattempo, a settembre 2024 sono stata ammessa al 2 anno di magistrale di lettere che ho concluso il 13 giugno 2025 con la laurea. Non avendo più matricole attive, quindi, mi sono iscritta al master di completamento classe di concorso con Mnemosine che è iniziato il 15 giugno e fa riferimento all’anno 2024-2025 ma ho l’esame finale a novembre 2025.
A settembre, precisamente 8 settembre, avendo già finito gli esami del master, dovrò frequentare l’abilitazione da settembre a ottobre 2025 con esame a novembre. Quindi, in pratica coincide iscrizione tfa e laurea; master e abilitazione quindi solo due ogni volta. Ora, mi hanno fatto venire un dubbio, dovendo fare io il tfa X ciclo per la scuola secondaria di primo grado ma percorso abbreviato nell’anno 2025-2026 ma anno accademico 2024-2025 posso frequentarlo, le lezioni sono da febbraio a maggio? Nel caso non fossi in regola cosa succederebbe? Non ci capisco molto, aiutatemi per favore. Ho forti dubbi, l’unica cosa che sapevo era che se finissi un corso potevo iniziarne un altro. Mi consigliate di non finire il master e far coincidere solo l’abilitazione e il tfa?
Cosa stabilisce la Legge n. 33/2022
L’Avvocato Rossi risponde: La domanda della lettrice richiede una rassegna analitica della disciplina vigente e delle relative problematiche applicative.
1. Quadro Normativo di Riferimento: La Legge n. 33/2022
La questione della doppia iscrizione universitaria è disciplinata dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33, che ha superato il precedente divieto quasi assoluto di contemporaneità. La citata legge stabilisce, infatti, il principio generale secondo cui è possibile iscriversi contemporaneamente a un massimo di due corsi di istruzione superiore. Specificamente, l’articolo 1 della Legge n. 33/2022 delinea le combinazioni possibili e i divieti per i corsi universitari:
- Comma 1: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale“.
- Comma 2: Specifica i divieti, affermando che “Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale“.
- Comma 3: Chiarisce ulteriormente le combinazioni permesse, stabilendo che “È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica…“.
- L’articolo 2, comma 6, della medesima legge ribadisce il limite numerico: “È consentita, nel limite di due iscrizioni, l’iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell’AFAM…“.
La normativa, quindi, pone due paletti fondamentali:
- Un limite quantitativo: non più di due iscrizioni contemporanee.
- Un limite qualitativo: non è possibile iscriversi a due corsi identici o appartenenti alla medesima classe di laurea/laurea magistrale.
I decreti applicativi (in particolare il D.M. n. 930 del 29 luglio 2022) hanno, poi, chiarito che la contemporaneità dell’iscrizione si riferisce all’anno accademico e che lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse per entrambi i corsi.
2. Analisi delle iscrizioni pregresse e attuali
Per valutare la regolarità della posizione della lettrice è necessario analizzare i periodi di sovrapposizione delle iscrizioni:
a) Periodo Settembre 2024 – Giugno 2025: TFA Sostegno e Laurea Magistrale
In questo lasso di tempo risultava iscritta contemporaneamente a:
- Corso di Specializzazione per il Sostegno (TFA): concluso il 5 giugno 2025 (riferito all’A.A. 2023/2024).
- Corso di Laurea Magistrale in Lettere: concluso il 13 giugno 2025 (iscrizione al secondo anno a settembre 2024).
Il TFA è a tutti gli effetti un “corso di specializzazione” universitaria. La combinazione “Laurea Magistrale + Corso di Specializzazione” è espressamente consentita dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 33/2022 [1]. Pertanto, questa sovrapposizione risulta conforme alla normativa.
b) Periodo Settembre 2025 – Novembre 2025: Master e Percorso di Abilitazione
A partire da settembre 2025 e fino a novembre 2025, risulterà iscritta contemporaneamente a:
- Master di completamento classe di concorso: iniziato il 15 giugno 2025 (A.A. 2024-2025), con esame finale a novembre 2025.
- Percorso di Abilitazione: da settembre a ottobre 2025, con esame a novembre 2025.
Anche in questo caso, si tratta di due corsi di istruzione superiore distinti. La legge permette l’iscrizione a due corsi diversi, come un master e un altro percorso di formazione universitaria quale quello per l’abilitazione. Essendo il numero di iscrizioni contemporanee pari a due, anche questa situazione appare regolare.
3. Iscrizione al Nuovo TFA (X ciclo)
La domanda principale della lettrice riguarda la possibilità di iscriversi al TFA X ciclo per la scuola secondaria di primo grado (percorso abbreviato) nell’anno 2025-2026, ma con riferimento all’anno accademico 2024-2025. Le lezioni si terrebbero da febbraio a maggio (presumibilmente del 2026). Il punto critico è il momento in cui Lei formalizzerà l’iscrizione al nuovo TFA. Al momento dell’iscrizione, Lei risulterà ancora formalmente iscritta sia al Master (fino all’esame di novembre 2025) sia al percorso di Abilitazione (anch’esso fino a novembre 2025).
Se l’iscrizione al nuovo TFA dovesse avvenire prima del conseguimento del titolo finale del Master o del percorso di Abilitazione, Lei si troverebbe ad avere tre iscrizioni contemporanee:
- Master Mnemosine (A.A. 2024-2025)
- Percorso di Abilitazione
- Nuovo TFA X ciclo (A.A. 2024-2025)
Questa situazione non è permessa dalla normativa vigente, che pone un limite invalicabile di due iscrizioni contemporanee. La convinzione della lettrice (“se finissi un corso potevo iniziarne un altro”) è corretta, ma il “termine” di un corso coincide con il conseguimento del titolo finale o con un atto formale di rinuncia agli studi, non con la mera conclusione delle lezioni o degli esami. Per poter procedere regolarmente con l’iscrizione al nuovo TFA, è necessario che, al momento della nuova immatricolazione, si abbia al massimo una sola altra iscrizione attiva.
4. Opzioni
Alla luce di quanto esposto, si delineano le seguenti possibilità e le relative implicazioni legali.
a) Opzione 1: attendere la conclusione di un corso
La via più sicura per evitare irregolarità è attendere di aver conseguito il titolo finale di almeno uno dei due corsi attualmente attivi (Master o Abilitazione) prima di procedere con l’immatricolazione al nuovo TFA. Poiché entrambi si concludono a novembre 2025, se l’iscrizione al TFA avvenisse successivamente a tale data, la lettrice non incorrerebbe in alcuna violazione.
b) Opzione 2: rinunciare a uno dei corsi attuali
Qualora i termini per l’iscrizione al nuovo TFA fossero antecedenti a novembre 2025, per regolarizzare la Sua posizione Lei potrebbe presentare una rinuncia formale agli studi per uno dei due corsi in essere (ad esempio, il Master, come ipotizzato). In questo modo, al momento dell’iscrizione al TFA, la lettrice risulterebbe iscritta solo al percorso di Abilitazione e al nuovo TFA, rientrando nel limite di due corsi.
c) Conseguenze di una tripla iscrizione non consentita
La Legge n. 33/2022 e il DM applicativo non esplicitano le sanzioni per la violazione del divieto. In verità, considerato che le Università richiedono un’autocertificazione riguardo alla sussistenza di precedenti iscrizioni ed operano anche delle verifiche (quanto meno a campione) al riguardo, risulta assai difficile che si possa pervenire ad una terza, illegittima, iscrizione. Tuttavia, ove ciò dovesse sfuggire, la conseguenza sarebbe, inevitabilmente, quella della nullità di tutti e tre i percorsi universitari illegittimamente frequentati in contemporanea (in quanto tutti e tre parimenti viziati) o, quanto meno, dei segmenti formativi temporalmente coincidenti per anno accademico.
La risposta al quesito
La scelta se terminare il Master o rinunciarvi per poter frequentare il TFA e l’abilitazione è una valutazione personale basata sulle priorità formative e professionali della lettrice. Purché sia chiaro che, dal punto di vista legale, per iscriversi al nuovo TFA mantenendo l’iscrizione al percorso di abilitazione sarebbe necessario non avere altre iscrizioni attive; il che implica aver già concluso il Master o aver formalmente rinunciato ad esso.
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