Ci sono docenti che si trovano esclusi dall‘algoritmo delle GPS dalle nomine successive, pur non avendo rifiutato un incarico. Abbiamo chiesto all’Avvocato Maria Rosaria Altieri di chiarire se in questi casi sia possibile presentare ricorso, alla luce della giurisprudenza. Quest’ultima ha già più volte censurato il funzionamento dell’algoritmo ministeriale. L’avvocato ha risposto nel corso di un video sul canale YouTube di Scuola Informa ad un lettore.
Algoritmo, esclusione e ricorso
Molti insegnanti si son visti saltati nelle assegnazioni nonostante un punteggio elevato in graduatoria. Uno chiede: Sono stato escluso dalle nomine successive, anche se non ho rifiutato l’incarico. Posso fare ricorso? L’Avvocato Altieri ha risposto alla sua domanda nel nostro video su YouTube dedicato all’algoritmo.
Ricorso contro l’algoritmo? Cosa sapere
L’Avvocato Altieri risponde: Ritengo di sì. Le sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità del funzionamento dell’algoritmo, come ho appena spiegato, sono molteplici, alcune anche d’appello. In sostanza, questa giurisprudenza ha spiegato come un siffatto sistema sia iniquo in quanto viola il principio meritocratico espresso dal maggior punteggio dell’aspirante in graduatoria.
Inoltre, queste sentenze, hanno evidenziato che un siffatto sistema è del tutto illegittimo. In realtà affida la sorte dei docenti alla fortuna, vanificando il punteggio che poi esprime essenzialmente l’esperienza professionale di un docente e le sue conoscenze culturali. Peraltro, nessuna norma dell’O.M. prevede che il docente che esprima un numero limitato di preferenze e che in ragione di ciò resti escluso da un turno di nomina, venga poi considerato rinunciatario ed escluso dalla procedura assunzionale. Questo perché, nel turno di nomina in cui il docente è stato saltato per mancanza di disponibilità coincidenti con le sue preferenze, in realtà non ha mai ricevuto di fatto una proposta di nomina e quindi non può essere legittimamente considerato rinunciatario.
Altri aspetti da considerare
Molti tribunali, inoltre, hanno chiarito che il sistema delle disponibilità sopravvenute (che purtroppo è assolutamente inevitabile) essendo una circostanza del tutto estranea alla volontà del docente, non possa determinare un danno per lo stesso.
Altro aspetto su cui ci si sofferma spesso nelle cause sull’algoritmo e su cui insiste il Ministero per difendere il suo algoritmo è che pure nelle convocazioni in presenza se il docente non accettava la supplenza che gli veniva proposta in occasione delle convocazioni, veniva considerato rinunciatario.
In realtà c’è una bellissima sentenza del Tribunale di Treviso, recentissima, di febbraio scorso, che chiarisce in maniera impeccabile la differenza tra le convocazioni in presenza e le nomine. Nelle convocazioni in presenza, all’aspirante venivano sottoposte le disponibilità esistenti in quel momento e lui decideva scientemente di accettare o meno la cattedra, sicché se rifiutava veniva considerato rinunciatario.
Nel caso delle nomine con algoritmo, invece, nel momento in cui il docente compila la domanda telematica non sa quali siano le disponibilità (che quando vengono pubblicate, vengono rese note solo pochi giorni prima, o addirittura poche ore prima dei bollettini di nomina). Quindi non si può certo dire che l’indicazione di alcune preferenze piuttosto che di altre sia da considerarsi una volontaria rinuncia, ossia una rinuncia avvenuta nella piena consapevolezza dei posti effettivamente a disposizione al momento della scelta.
Un’altra sentenza molto ben scritta è quella del Tribunale di Torino che ha messo in evidenza come questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l’alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate I ricorsi sono stati accolti da tantissimi Tribunali, ma anche tante Corti d’Appello si sono espresse favorevolmente ai docenti: Roma, Napoli, Bologna, Milano, Palermo.
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