Qual è il numero massimo di studenti per classe in presenza di un alunno con disabilità?

Uno degli aspetti più critici del panorama scolastico è quello legato alla numerosità degli alunni per classe. Molti docenti lamentano difficoltà nello svolgimento delle loro attività, in quanto è inevitabilmente più complicato gestire e seguire al meglio gli studenti affidati quando il numero è importante. La vera emergenza, da questo punto di vista, è soprattutto nelle scuole secondarie di II grado, in quanto il numero minimo di studenti per classe è fissato in 27 unità (massimo 30). Ma cosa cambia se nelle classi è presente un alunno con disabilità? Cosa prevede la normativa per l’inclusione in tal senso?

Il numero di studenti minimo e massimo per ogni grado di istruzione

Il riferimento normativo in materia è il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81. Ogni grado scolastico ha i suoi limiti minimi e massimi. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, il range è compreso tra 18 e 26 alunni per ogni classe, elevabile fino a 29 studenti se alcuni bambini non possono accedere in altre scuole viciniori. Per la scuola primaria, si va dal minimo di 15 studenti fino a un massimo di 26, elevabile fino a 27. Eventuali pluriclassi, in specifici territori, possono essere costituite da un minimo di 8 fino a un massimo di 18 alunni.

Per la secondaria, in quella di I grado, si va dalle 18 alle 27 unità. Il numero è elevabile a 28 e può persino arrivare a 30 se gli iscritti sono pari a tale numero. Tetto analogo anche per la scuola secondaria di II grado, che però parte da un minimo di 27, come già spiegato in premessa. Nelle classi intermedie, è necessario che vi siano almeno 20 studenti (sec. di I grado) o 22 (sec. di II grado). In caso contrario, si procederà alla ricomposizione delle classi. Nelle classi terminali, invece, ai fini della continuità didattica è mantenuta inalterata la struttura della penultima classe, senza stravolgimenti, a patto che vi siano almeno 10 alunni.

In presenza di alunno con disabilità il numero massimo è 20, ma…

L’art. 5 c. 2 del succitato decreto prevede che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.

Da diverse segnalazioni, è evidente che tale situazione non sia sempre corrispondente al vero. Ciò perché, nel decreto, è prevista l’espressione “di norma”. Ad esempio, se il numero di iscritti è tale da non consentire la formazione di una seconda classe, è necessario derogare a tale previsione. Resta fermo il fatto che, in condizioni standard, debba essere rispettato quanto previsto dalla normativa. E, non secondariamente, deve comunque essere sempre garantito il pieno diritto allo studio, a prescindere dalla numerosità della classe. Questo, va ribadito, vale solamente per le classi iniziali, sebbene gli istituti debbano cercare di mantenere una struttura anche negli anni successivi tale da non incidere negativamente sul percorso dell’alunno.

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