L’assegnazione provvisoria è un istituto di mobilità annuale che consente ai docenti di ruolo di richiedere un incarico in una scuola diversa da quella di titolarità per un solo anno scolastico. La sua finalità principale è rispondere a particolari esigenze familiari o di salute che renderebbero gravosa la permanenza nella sede di titolarità. Per questo motivo, la normativa generale stabilisce un principio chiaro: un docente non può richiedere l’assegnazione provvisoria nello stesso comune di titolarità, se non in presenza di determinate condizioni.
Quando è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria nello stesso comune di titolarità
In base a quanto indicato dall’art 7 del CCNI (che viene aggiornato di anno in anno, ma mantiene principi costanti), l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze indicate dall’articolo 8 del suddetto contratto. Questo scenario si applica tipicamente a grandi città o aree metropolitane (come Roma, Milano, Napoli, ecc.) che, a livello amministrativo-scolastico, sono divise in diversi distretti territoriali. In questi contesti, pur rimanendo nello stesso comune anagrafico, un docente può avere la necessità di spostarsi da una scuola di un distretto a una scuola di un altro distretto all’interno dello stesso comune.
Precedenze richieste
Le precedenze previste per richiedere l’assegnazione provvisoria nello stesso comune non sono automatiche, ma richiedono la produzione di specifica documentazione a supporto della richiesta. Vengono applicate in un ordine ben preciso, garantendo che le situazioni più urgenti o gravi siano considerate per prime. Eccole qui di seguito, in base all’ordine indicato dall’art 8:
I. Personale con gravi motivi di salute
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza, a figli (inferiori ai 6 anni e ai 12 per i movimenti interprovinciali), genitori, coniugi, parte dell’unione civile o convivente di fatto con grave disabilità
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
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