Conferma docenti di sostegno, nel corso di un incontro tenutosi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Amministrazione ha illustrato alle organizzazioni sindacali le modalità operative per la conferma dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. L’incontro, a detta della UIL Scuola Rua, ha fatto emergere due fasi distinte della procedura, ma anche diversi nodi ancora da sciogliere, su cui si attendono ulteriori indicazioni ministeriali.
Docenti di sostegno a tempo determinato: le due fasi previste per la conferma dei supplenti
Prima fase: il ruolo del dirigente scolastico e delle famiglie
La prima fase della procedura è gestita direttamente dal dirigente scolastico. Dopo che le famiglie degli alunni hanno espresso il loro gradimento per la continuità didattica, il dirigente procede con l’inserimento dei dati anagrafici e contrattuali del docente su una piattaforma dedicata. Si tratta di una fase preliminare, ma fondamentale per avviare il processo di riconferma.
Seconda fase: le preferenze nel sistema INS
La seconda fase, denominata “fase zero”, si svolge prima dell’assegnazione delle supplenze ordinarie. In questo passaggio, il docente interessato alla continuità deve inserire fino a 150 preferenze attraverso il sistema informatizzato INS. È solo dopo aver completato entrambe le fasi che sarà possibile accedere:
- all’assegnazione del posto, se confermato;
- al completamento dell’orario, se si tratta di uno spezzone;
- oppure, in caso di mancata conferma, alla procedura ordinaria di attribuzione delle supplenze.
Condizioni, vincoli e dubbi ancora aperti
Accesso alla fase ordinaria: quando è possibile?
Se un docente riceve conferma per un incarico completo nella fase zero, non partecipa alla fase ordinaria. In caso contrario, rientra a pieno titolo nel consueto giro delle supplenze, secondo le preferenze espresse. In linea generale, chi resta fuori dal bollettino zero non ha diritto alla continuità. Solo in casi eccezionali, derivanti da incroci particolari tra preferenze espresse e disponibilità residue, il sistema può permettere un “recupero”, ma non si tratta di una possibilità garantita.
Dubbi applicativi e casi particolari: cosa succede se l’alunno cambia scuola?
Uno dei quesiti più frequenti riguarda il caso in cui l’alunno venga trasferito in un’altra scuola. Il docente è obbligato a seguirlo? La risposta, fornita da Simone Craparo della Gilda degli insegnanti, nel corso di un suo intervento a Orizzonte Scuola non è univoca e dipende dal momento del trasferimento e dalla contrattazione regionale:
- Trasferimento prima della conferma: manca una risposta ufficiale. La continuità, infatti, si basa sull’istituto, non sull’alunno.
- Trasferimento dopo l’inizio dell’anno: entra in gioco il contratto integrativo regionale. Le modalità, quindi, possono variare sensibilmente da regione a regione.
Altri aspetti tecnici da tenere a mente
Scadenze e pubblicazione del bollettino zero
Il Ministero ha confermato che il bollettino zero sarà pubblicato entro il 31 agosto. Tuttavia, restano forti perplessità sulla tempistica, dato il sovraccarico di lavoro e la carenza di personale negli Uffici scolastici. Le fasi preliminari (graduatorie provvisorie e definitive, assegnazioni, call veloce) dovranno necessariamente concludersi prima.
Precedenze: chi ha la priorità in caso di richieste identiche?
Nel caso in cui più docenti idonei richiedano la stessa cattedra, la priorità va al punteggio. Non è ancora chiaro se altre condizioni – come i benefici previsti dalla legge 104 – influiranno ulteriormente sulle assegnazioni.
Continuità e supplenza finalizzata al ruolo: sono compatibili?
Sì. La supplenza finalizzata al ruolo (ovvero quelle da prima fascia GPS) precede tutte le operazioni legate alla continuità e alle supplenze ordinarie. Sulla piattaforma ministeriale, le domande sono distinte e non si escludono a vicenda.
Una procedura ancora in evoluzione
Nonostante due note esplicative già emanate e gli incontri con i sindacati, il DM n. 32 del 26 febbraio 2024 continua a sollevare dubbi e incertezze. I docenti interessati dovranno decidere se dare la propria disponibilità entro il 15 giugno. Tale disponibilità non è vincolante: si potrà sempre cambiare idea in fase di inserimento delle 150 preferenze. In attesa della nota ministeriale definitiva, è auspicabile che il Ministero chiarisca al più presto i punti ancora oscuri, per garantire un avvio sereno e trasparente del prossimo anno scolastico, nel rispetto del diritto alla continuità didattica e della tutela professionale dei docenti.
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