Corsi INDIRE: riportiamo qui di seguito l’acutissima e puntuale analisi della normativa giunta alla nostra redazione da un docente di scuola secondaria che spera di poter specializzarsi con i nuovi percorsi formativi. La lettura coordinata dei commi 1 e 2 dell’art 6 del DM 75/2025 non lascia nessuno dubbio sulla questione delle iscrizioni multiple: non sono consentite. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito con le recenti FAQ pubblicate ha ulteriormente chiarito che qualsiasi altra interpretazione è scorretta. Riportiamo qui di seguito per intero le considerazioni del docente.
L’analisi della normativa di riferimento per le iscrizioni ai corsi INDIRE
Leggiamo in maniera coordinata il comma 1 e il comma 2 dell’art. 6 del DM 75 del 24 aprile 2025 il cui contenuto riportiamo integralmente qui di seguito:
Articolo 6 (Iscrizione ai percorsi di formazione)
1. Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università.
2. In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane. Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati ai sensi del presente decreto.
3. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
4. L’iscrizione ai percorsi di cui al presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. 5. L’INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.
Alla base di tutto c’è la paura
Vogliamo evidenziare come sia chiaro che leggendo i due commi e ponendo l’attenzione alle parole “istanza di iscrizione” si capisce molto bene cosa intende il legislatore in questo articolo.
Non è sicuramente riferito all’immatricolazione, ma è precisato che si riferisce al “processo di candidatura ai percorsi”.
Riteniamo sia quindi difficile dare spazio e credito ad altre interpretazioni. Le iscrizioni multiple non sono consentite. Ammettere di avere sbagliato o almeno smetterla di cercare di convincere o di convincersi che è consentito, sarebbe una mossa ben più saggia in questo momento.
Oppure, in fondo, basterebbe semplicemente non parlare più e cercare il modo di rimediare allo scempio che è successo.
Capiamo bene cosa c’è stato alla base di tutto: la paura.
Il problema è sempre lo stesso. Nel mondo della scuola c’è chi ha paura di perdere l’occasione di lavorare e dall’altro lato c’è chi sente l’odore della preda e se ne approfitta. Eppure basterebbe leggere bene e non lasciarsi “spolpare dagli avvoltoi”!
A questo punto speriamo solo che chi ha letto bene o molto semplicemente non ha avuto nemmeno le possibilità economiche di partecipare alle multiiscrizioni e si è tenuto la paura di non farcela, sia ‘tutelato’ da tutto ciò che ne può scaturire: ritardi, disguidi e chi più ne ha più ne metta.
Chi invece ha operato senza scrupolo per carpire le prede? A questo fenomeno speriamo che si possa veramente mettere la parola fine.
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