A seguito della pubblicazione delle Gps in gran parte delle province molti aspiranti hanno notato come la posizione ricoperta in realtà non sia quella effettiva, vista la presenza negli elenchi di molti docenti passati di ruolo anche gli anni passati. Questi insegnanti sono ancora inseriti perchè nessuna normativa ne impone la cancellazione. Facciamo di seguito chiarezza.
Docenti di ruolo: da quali graduatorie sono cancellati
Iniziamo col dire che la cancellazione è disposta, dopo la conferma in ruolo, dalle Gae, dalle graduatorie di merito concorsuali e dalle graduatorie d’istituto, ma non dalle Gps dove, quindi, i docenti di ruolo hanno diritto a continuare ad essere presenti. Il riferimento normativo è l’art. 13 c. 5 del D.lgs 59/2017.
Occorre poi tenere presente quanto afferma l’art. 47 del CCNL Scuola 2019/2021 in base al quale i docenti di ruolo possono conseguire supplenze dalle Gps, ma solo per altra classe di concorso/tipologia di posto rispetto a quella in cui si è entrati in ruolo. Ancora una volta dobbiamo fare riferimento all’art. 13 c. 5 del D.lgs 59/2017. Molti docenti si avvalgono di questo diritto dovendo sottostare al vincolo triennale senza poter richiedere la mobilità. Ottenere supplenze dalle Gps rappresenta un modo quindi, ad esempio, per poter magari lavorare vicino casa in attesa di poter presentare domanda di trasferimento. I neoimmessi in ruolo non possono accettare supplenze dalle Gae nè dalle Gps durante il periodo di prova e formazione.
Per quanto riguarda i docenti assunti da prima fascia Gps sostegno dal 1° settembre 2023 non possono ottenere supplenza in Gps per nessuna classe di concorso o tipologia di posto prima del superamento del vincolo triennale. Il riferimento di tale specifico divieto è l’art. 5 c. 10 D.L. 44/2023.
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