Docenti precari, con la conclusione delle lezioni prevista tra il 6 e il 10 giugno in quasi tutte le regioni italiane (con le sole eccezioni delle province autonome di Trento e Bolzano, che termineranno rispettivamente il 12 e il 13 giugno), i docenti con contratto di supplenza temporanea fino al termine delle lezioni si apprestano ad affrontare gli ultimi adempimenti dell’anno scolastico. Tra scrutini, esami, contratti da chiudere o prorogare, procedure di disoccupazione e nuove domande GPS, è bene fare chiarezza su diritti, obblighi e opportunità che riguardano chi ha lavorato nel corso dell’a.s. 2024/25 con incarichi a tempo determinato.
Contratti in scadenza per i docenti precari: gli adempimenti e le scadenze da ricordare
I contratti con scadenza fissata all’“ultimo giorno di lezione” da calendario regionale cessano automaticamente alla data indicata. Tuttavia, in determinati casi, il supplente può essere mantenuto in servizio per scrutini ed esami, grazie alle norme previste dal CCNL.
Fine contratto: via libera alla domanda di NASpI
Alla scadenza del contratto, i docenti precari possono presentare domanda per la NASpI, il sussidio di disoccupazione riservato ai lavoratori subordinati a tempo determinato.
È necessario:
- Essere in stato di disoccupazione involontaria
- Aver accumulato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni
- Inviare la domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
Supplenti e scrutini: proroga possibile con l’articolo 37 del CCNL
Quando il supplente resta in servizio
L’articolo 37 del CCNL 2006-2009 prevede che il supplente possa ottenere una proroga del contratto fino al termine degli scrutini (ed eventuali esami) se sostituisce un docente titolare assente da almeno:
- 150 giorni continuativi, oppure
- 90 giorni, se la classe è terminale,
e se il titolare rientra dopo il 30 aprile.
In tal caso, il supplente resta nella stessa classe e viene impiegato anche in attività integrative o di supporto all’organizzazione scolastica. Va però ricordato che in questa fase non spettano permessi retribuiti né ferie con oneri.
Posso rinunciare agli scrutini?
No, se il contratto è prorogato in virtù dell’art. 37, il docente è obbligato a partecipare agli scrutini. La rinuncia può avvenire solo per gravi motivi documentati e valutati dal dirigente scolastico.
Esami: proroghe contrattuali solo in casi specifici
Anche per gli esami conclusivi del primo ciclo, la proroga del contratto è prevista solo se il docente rientra nelle casistiche dell’art. 37. In caso contrario, i supplenti con contratto “fino al termine delle lezioni” non sono tenuti a parteciparvi, né hanno diritto a proseguire il servizio.
Anno scolastico valido per concorsi, abilitazione e GPS
Il servizio svolto nel 2024/25 è valido ai fini di concorsi e percorsi di abilitazione/specializzazione se:
- Il docente ha lavorato per almeno 180 giorni, oppure
- Ha prestato servizio continuativamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali, oppure
- (Per la scuola dell’infanzia) il servizio si è svolto fino al 30 giugno.
Punteggio nelle GPS e nuove domande per il 2025/26
I docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE) o nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) dovranno, come ogni estate, presentare l’ormai nota “domanda delle max 150 preferenze“, per l’assegnazione delle supplenze al 30 giugno o 31 agosto 2026. Il Ministero pubblicherà a breve apposite istruzioni operative: è fondamentale non dimenticare questa scadenza, pena l’esclusione dalla tornata di nomine informatizzate.
Supplenti e continuità didattica sul sostegno: esclusi dal DM 32/2025
I docenti con incarico fino al termine delle lezioni non possono accedere alla procedura di continuità didattica sul sostegno prevista dal DM 32 del 26 febbraio 2025. Tale possibilità è riservata ai docenti con supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto.
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