Assegnazione sede docenti 2025: obbligo di accettazione entro 5 giorni o decadenza dall’incarico
Il Ministero ribadisce le nuove regole per l’accettazione della sede scolastica: cosa devono fare i docenti assunti a tempo determinato o indeterminato
Con avviso del 7 luglio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito indicazioni operative sull’obbligo di accettazione della sede scolastica assegnata ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo per l’anno scolastico 2025/2026.
L’avviso ministeriale si inserisce nel quadro delle novità introdotte dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (cosiddetto decreto PNRR), che ha aggiornato l’articolo 399 del Testo Unico sull’istruzione (D.Lgs. 297/1994), prevedendo specifici obblighi per i neoassunti.
Accettazione della sede: cosa prevede la normativa
Come stabilito dalla normativa vigente, il docente a qualunque titolo nominato, su qualsiasi tipologia di posto (comune o di sostegno), è tenuto a dichiarare esplicitamente l’accettazione della sede scolastica assegnata.
Questa dichiarazione deve avvenire:
- Entro 5 giorni dalla data di assegnazione della sede,
- oppure, entro il 1° settembre, nel caso in cui l’assegnazione avvenga a partire dal 28 agosto.
L’accettazione deve essere espressa attraverso una specifica funzione online accessibile tramite il link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione, che sarà pubblicata dagli Uffici scolastici territorialmente competenti.
Cosa succede se non si accetta la sede
In caso di mancata accettazione entro i termini previsti, la normativa parla chiaro: il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente:
- decadenza automatica dall’incarico conferito,
- cancellazione dalla graduatoria relativa alla classe di concorso o tipologia di posto per cui era stato individuato.
Non sono previste eccezioni o proroghe: l’inadempienza equivale a perdita del posto e all’impossibilità di essere nuovamente destinatari di nomina per l’anno scolastico in corso.
Riferimenti normativi: cosa dice il Testo Unico aggiornato
Le disposizioni si fondano sull’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45/2025, che ha introdotto il nuovo comma 3-quater all’articolo 399 del D.Lgs. 297/1994, con decorrenza dall’a.s. 2025/26.
«I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione nei termini è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico, nonché la cancellazione dalla graduatoria.»
Uno snodo cruciale per il nuovo anno scolastico
La disposizione si pone come tappa cruciale nell’ambito del nuovo sistema di reclutamento, contribuendo a rendere più chiari, digitalizzati e tracciabili i passaggi che precedono la presa di servizio effettiva dei docenti.
Per i candidati destinatari di nomina è fondamentale monitorare con attenzione la pubblicazione delle assegnazioni da parte degli Uffici scolastici e non trascurare la tempestiva formalizzazione dell’accettazione, pena l’esclusione automatica.
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