L’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 disciplina la somministrazione delle prove equipollenti agli alunni con disabilità per gli Esami di Maturità 2025. Alla luce di tanti chiarimenti richiesti da parte delle scuole, il Ministero dell’istruzione e del Merito con la nota del 12/06/2025 ha fornito indicazioni su come procedere. Riportiamo qui di seguito il testo della nota ministeriale.
La nota Ministeriale sulle prove equipollenti per l’esame di maturità 2025
La commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico, nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità che non può, di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
Possibilità di strumenti compensativi
Ove necessario, la commissione adatta al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte. Come specificato nelle Linee guida di cui all’Allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 1 agosto 2023, n. 153, nelle prove equipollenti “gli obiettivi sono conformi al PECUP, alle Indicazioni nazionali o alle Linee guida, seppure in forma semplificata e/o opportunamente essenzializzata” e le stesse devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.
Le prove equipollenti, dello stesso valore di quelle somministrate alla classe, potranno contemplare, se previsti nel PEI, l’utilizzo di strumenti compensativi, di mezzi tecnici, quali ausili tecnologici, o modalità differenti quali, ad esempio, una riformulazione delle consegne che le renda più accessibili al candidato, consentendogli comunque di dimostrare l’acquisizione delle competenze richieste
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