Riportiamo un commento giunto alla nostra redazione da un docente di sostegno di scuola secondaria che mette in luce una situazione molto delicata: “Sono un docente di sostegno nella scuola secondaria e quest’anno seguo un alunno con disabilità grave, che per motivi di salute entra a scuola alle 8:00 ed esce alle 14:00 per cinque giorni a settimana. La mia dirigente scolastica ha deciso che, nel mio orario, devo avere due prime ore e due seste ore. Così facendo, non seguo il mio studente per quattro ore a settimana, ore che la scuola utilizza per le sostituzioni dei docenti assenti”.
Un orario che non tutela lo studente
“Durante le quattro ore in cui non sono presente, l’alunno è assistito per due ore dall’assistente alla comunicazione e autonomia (ASACOM), ma per le restanti due ore è il docente curricolare della classe, composta da 23 studenti, a doverlo seguire. Questo crea una situazione molto delicata, perché le ore in cui non sono presente non vengono coperte da un professionista specializzato”.
La normativa e il diritto allo studio
Proviamo insieme a riflettere su quanto detto dal collega, mettendo in luce vari aspetti. Non esiste una normativa specifica per l‘orario del docente di sostegno, che, come quello dei docenti curricolari, è di competenza del dirigente scolastico, in base ai criteri approvati dal collegio docenti. Tuttavia, prima di rispondere alle esigenze della scuola, si devono considerare le reali necessità dell’alunno con disabilità, garantendo il suo diritto allo studio per tutte le ore in cui è a scuola. L’attività didattica deve essere in linea con il PEI e il suo progetto di vita.
Purtroppo, molti dirigenti impongono degli orari di servizio che tengono conto delle esigenze della scuola, come la necessità di avere docenti disponibili per le sostituzioni in momenti “strategici” come la prima e la sesta ora, piuttosto che delle necessità dell’alunno. Questo tipo di orario va contro la natura stessa del ruolo del docente di sostegno, che deve essere correlato alle ore di frequenza e alle esigenze individuali dello studente.
Le conseguenze di un orario del docente di sostegno non personalizzato
Se la famiglia decidesse di sporgere denuncia, la scuola e il dirigente scolastico potrebbero trovarsi in una posizione difficile. Le famiglie, infatti, potrebbero fare riferimento alla Legge 104/92 e al diritto all’inclusione scolastica. Un orario che non garantisce la presenza del docente di sostegno in tutte le ore di frequenza dell’alunno con disabilità potrebbe essere considerato una violazione di tale diritto.
La scuola e il dirigente scolastico hanno il dovere di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti. Se l’orario di un docente di sostegno non corrisponde alle reali esigenze dell’alunno, si rischia di compromettere la qualità della sua inclusione e di esporsi a ricorsi legali.
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