Alcuni docenti si trovano in difficoltà quando, dopo aver superato il concorso straordinario BIS, firmano un nuovo contratto su diversa classe di concorso dello stesso grado e vedono riportata la clausola sul periodo di prova. Questo genera dubbi sulla necessità di ripetere formazione e valutazione già svolte. L’Avvocato Fabio Rossi analizza la normativa e la giurisprudenza per chiarire come comportarsi e quali documenti presentare alla segreteria scolastica.
La domanda: contratto con clausola sull’anno di prova
“Sono docente di ruolo su A042 ma, a seguito di superamento del concorso Pnrr2 su altra cdc, A040, stesso grado, ho accettato il nuovo incarico decadendo dal ruolo precedente. Ho superato sia periodo di prova e formazione (da straordinario bis) e pertanto non devo rifarlo. Tuttavia, all’atto della firma del nuovo contratto, vedo che quest’ultimo riporta che l’immissione in ruolo è condizionata al superamento dell’anno di prova. Ho rifiutato la firma. La mia segreteria sostiene che è un prestampato di SIDI e non sa cosa fare. Chiedo: ma a chi va comunicato il superamento del periodo di prova e formazione, e come? E chi lo deve fare? Non mi vorrei trovare a ripetere tutto quanto.”
Cosa dice la legge: differenza tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo
In base alla normativa e alla giurisprudenza vigente – spiega l’Avv. Rossi – la posizione del lettore appare fondata. Non è tenuto a ripetere il periodo di formazione e prova in quanto la sua assunzione deriva da una procedura speciale che già prevedeva tale adempimento come condizione per la stabilizzazione, e il suo passaggio ad una nuova classe di concorso dello stesso grado si configura come “passaggio di cattedra” e non “passaggio di ruolo”.
Analisi della normativa e della giurisprudenza
1. Distinzione tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo
La questione centrale per i docenti già di ruolo che acquisiscono una nuova abilitazione o vincono un nuovo concorso risiede nella distinzione tra “passaggio di cattedra” e “passaggio di ruolo”.
- Passaggio di Cattedra: Si verifica quando un docente si sposta tra diverse classi di concorso all’interno dello stesso ordine e grado di scuola (es. da A042 a A040, entrambe nella scuola secondaria di secondo grado, come nel suo caso).
- Passaggio di Ruolo: Si verifica quando un docente si sposta tra ordini o gradi di scuola diversi (es. dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado).
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che l’obbligo di ripetere il periodo di prova sussiste solo in caso di passaggio di ruolo, e non di passaggio di cattedra. Ad esempio, il Tribunale Ordinario di Roma, con la sentenza n. 4927/2021, analizzando il D.M. 850/2015, ha sottolineato che: <<le stesse indicazioni ministeriali ( cfr. circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015) prevedono che chi ottiene il passaggio di ruolo dovrà effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) e la formazione laddove chi ottiene il passaggio di cattedra, non è tenuto ad effettuare nulla, né la formazione nè la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica. Questo perché il docente è rimasto nel proprio ruolo di appartenenza>>. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20059 del 2025, ha, a contrario, confermato questo orientamento, specificando che “il passaggio di ruolo (come nello specifico dalla scuola primaria alla scuola secondaria), diversamente da quanto avviene con il semplice passaggio di cattedra, rende necessario l’espletamento di un nuovo periodo di prova” .
Pertanto, già in base a questo principio generale, essendo passato il lettore dalla classe di concorso A042 alla A040, entrambe appartenenti alla scuola secondaria di secondo grado, si tratterebbe di un passaggio di cattedra che, di per sé, non richiede la ripetizione del periodo di prova.
2. La procedura specifica del Concorso Straordinario BIS (PNRR 2)
La situazione è ulteriormente e definitivamente chiarita dalla normativa specifica che ha regolato l’assunzione del lettore ovvero la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (e successive modifiche). Questa procedura prevedeva un percorso di assunzione articolato e specifico:
- I vincitori del concorso venivano assunti con un contratto a tempo determinato (tipicamente nell’anno scolastico 2022/2023 o successivo) Cit. 3Cit. 4.
- Durante la vigenza di tale contratto, i docenti erano tenuti a svolgere due percorsi:
- Un percorso di formazione specifico che integrava le competenze professionali Cit. 3Cit. 4.
- Il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 Cit. 3Cit. 4.
- Solo a seguito del superamento di entrambi i percorsi (quello di formazione con prova conclusiva e quello annuale di prova), il docente veniva assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo Cit. 3Cit. 4.
La legge, quindi, è esplicita nel configurare il superamento del periodo di prova come condizione preliminare per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Il lettore ha dichiarato di aver superato tale percorso, pertanto ha già soddisfatto il requisito che la legge pone per la sua immissione in ruolo definitiva. Il nuovo contratto che è stato sottoposto non deve condizionare l’immissione in ruolo a un futuro superamento della prova, ma deve piuttosto dare atto che tale condizione si è già avverata, formalizzando la sua assunzione a tempo indeterminato.
3. Procedura di valutazione e comunicazione del superamento della prova
Per rispondere alle domande specifiche su chi e come comunica il superamento del periodo di prova:
- Chi effettua la valutazione? La valutazione del periodo di prova è di competenza del Dirigente Scolastico dell’istituto presso cui ha prestato servizio durante l’anno di prova (nel suo caso, l’istituto del contratto a tempo determinato). La valutazione si basa sull’istruttoria del docente tutor e sul parere del Comitato per la valutazione dei docenti.
- Come si formalizza? Al termine del percorso, in caso di esito positivo, il Dirigente Scolastico emette un provvedimento formale di valutazione positiva e di superamento del periodo di prova. Questo atto determina la “conferma in ruolo” ai sensi dell’art. 440 del D.Lgs. 297/1994 Cit. 7.
- A chi va comunicato e chi lo deve fare?
- Responsabilità della scuola di servizio: la scuola dove lei ha svolto e superato l’anno di prova è responsabile della conclusione del procedimento e della produzione della relativa documentazione. Questo include il decreto del Dirigente Scolastico che attesta il superamento della prova.
- Trasmissione degli Atti: tale documentazione viene inserita nel fascicolo personale.
- Ruolo della nuova segreteria: la segreteria della nuova scuola di titolarità deve verificare la presenza nel fascicolo personale del docente della documentazione che attesta il superamento della prova ovvero acquisirla dalla scuola di precedente servizio o, ancora, acquisirla direttamente dall’interessato (se in suo possesso).
Consigli per il lettore
- Recuperare la documentazione. Il passo più importante è entrare in possesso di una copia del provvedimento del Dirigente Scolastico della precedente scuola di servizio che dichiara il superamento del suo anno di formazione e prova. Questo è il documento chiave che prova legalmente il suo status. Se non ne ha una copia, la richieda formalmente alla segreteria della scuola dove ha svolto la prova, mediante formale istanza d’accesso agli atti amministrativi.
- Comunicazione formale alla nuova scuola. Presenti ufficialmente tale documento alla segreteria della sua attuale scuola. La segreteria, con questo atto, ha la prova formale che la clausola del contratto SIDI è inapplicabile al suo caso e sarà tenuta a provvedere alle relative rettifiche al sistema e sul contratto (eventualmente avvalendosi dei canali di assistenza tecnica del Ministero dell’Istruzione).
La sua decisione di rifiutare la firma è stata, quindi, prudente, poiché firmando lascito intendere di accettare una condizione (la ripetizione della prova) non prevista per legge, con i relativi effetti pregiudizievoli.
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