Chi ha presentato domanda per il riconoscimento del TFA conseguito all’estero e non ha ricevuto risposta dal MIM entro 120 giorni può trovarsi in una situazione di inerzia amministrativa. In questi casi si parla di “silenzio amministrativo”, una condizione che, secondo l’art. 31 del Codice del processo amministrativo, consente al cittadino di agire in giudizio per ottenere una pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione a provvedere. Con l’aiuto dell’Avv. Angela Maria Fasano, vediamo cosa comporta il silenzio, entro quanto tempo si può ricorrere, e cosa succede se non si agisce.
Il silenzio amministrativo nel riconoscimento dei titoli esteri
Una lettrice chiede: “Avrei bisogno un’informazione per quanto riguarda il TFA estero. Dopo aver presentato domanda di riconoscimento a maggio 2024 non ho avuto nessuna risposta. Quindi a settembre 2024 sono passati i 120 gg e nessuno ha risposto. Devo presentare l’impugnativa al Ministro per silenzio oltre 120 gg? Quanto tempo ho per far questo? Se non la presento questo cosa comporta?”
Entro quanto tempo si può agire contro il silenzio del MIM
L’Avvocato Fasano risponde: Se il docente ha presentato domanda di riconoscimento del proprio titolo estero e il MIM, per il tramite del proprio dipartimento, non ha fornito una comunicazione espressa, si è determinato, nei successivi 120 giorni dalla presentazione della domanda, il cd “silenzio”.
Per silenzio amministrativo si intende l’inerzia patologica della pubblica amministrazione che, nell’ambito di un procedimento amministrativo, non provveda e non proceda nel rispetto dei prescritti tempi procedimentali. Con il termine “silenzio” si fa anche riferimento a quei rimedi previsti dalla giurisprudenza atti alla rimozione degli effetti negativi della suddetta inerzia.
È doveroso precisare che, è assoluta facoltà del soggetto privato proporre l’azione avverso il silenzio, meramente destinata ad ottenere una pronuncia atta a dichiarare l’obbligo di provvedere. Ovviamente la proposizione dell’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., è soggetta ad un limite temporale. Il comma 2 del citato articolo sancisce che “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
Cosa succede se non si presenta il ricorso nei termini previsti
Ordunque, qualora dalla scadenza del termine fissato dall’Amministrazione per la conclusione del procedimento, sia intervenuto il termine di un anno senza che il ricorrente abbia diffidato l’Amministrazione inadempiente, l’eventuale ricorso tardivo sarà dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione.
SE la docente, quindi, ha presentato domanda nel mese di maggio, ipotizzando la presentazione in data 1° maggio 2024, la stessa potrà presentare ricorso avverso il silenzio entro e non oltre la data del 29 agosto 2025.
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