Alcuni docenti abilitati all’estero si trovano a dover chiarire la procedura corretta per rinunciare al riconoscimento del titolo, soprattutto quando la domanda è stata erroneamente indirizzata al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) invece che al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). In questo approfondimento, grazie all’analisi degli avvocati Esposito e Santonicola, vediamo come comportarsi in questi casi, alla luce delle recenti disposizioni del DL 71/2024, e quali azioni intraprendere per accedere ai percorsi di formazione INDIRE senza rischiare l’esclusione.
Quesito legale: rinuncia al riconoscimento titolo abilitante spagnolo presentato al MUR
“Sono un insegnante italiano abilitato in Spagna nel 2022. A gennaio 2023 ho inoltrato la richiesta di riconoscimento del mio titolo al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), ritenendolo l’ente idoneo vista la natura accademica dell’abilitazione. Solo successivamente, anche a seguito delle dichiarazioni del Ministro Valditara, ho scoperto che la competenza è esclusivamente del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
Ad oggi, non ho ricevuto alcun riscontro ufficiale dal MUR, né in merito all’incompetenza né riguardo un eventuale trasferimento della documentazione al MIM. Vorrei ora accedere ai percorsi formativi INDIRE previsti dal DL 71/2024, ma non ho chiaro come procedere con la rinuncia alla domanda precedentemente inviata. Mi domando:
- Devo comunque inviare la rinuncia al MIM anche se la mia richiesta non è mai stata inoltrata formalmente dall’altro Ministero?
- In che modo posso tutelare la mia posizione rispetto alla mancata trasmissione della pratica da parte del MUR?”
La risposta degli Avvocati Esposito e Santonicola
Gentile docente, il caso che ha esposto è un esempio rappresentativo della confusione normativa e istituzionale che ha generato numerosi disguidi nel riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
L’obbligo di trasmissione tra pubbliche amministrazioni
In base alla normativa vigente, quando un’amministrazione riceve un’istanza che non rientra nelle sue competenze, ha il dovere di trasmetterla all’ente competente. Secondo la nostra interpretazione, quindi, il MUR avrebbe dovuto inoltrare direttamente la sua domanda al MIM. Tale obbligo deriva da diversi riferimenti normativi e giurisprudenziali:
- Articolo 18-bis, comma 2, della Legge 241/1990: stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi decorrono dal momento in cui l’istanza è pervenuta all’amministrazione competente, presupponendo quindi la trasmissione da parte di quella incompetente.
- Giurisprudenza amministrativa:
- Il TAR Lombardia (sentenza n. 1615/2024) ha affermato che, se una richiesta viene presentata a un ufficio privo di competenza, quest’ultimo deve trasmetterla senza indugio all’amministrazione competente, informando il richiedente.
- Il TAR Campania (sentenza n. 1067/2024) ha ribadito che non è legittimo rigettare l’istanza per incompetenza senza averla prima inoltrata all’ente corretto.
- Questi principi sono espressione diretta degli articoli 1 e 97 della Costituzione, che impongono trasparenza, efficienza e corretto funzionamento dell’amministrazione pubblica.
Come e dove inviare la rinuncia per accedere ai percorsi INDIRE
Alla luce di quanto sopra, anche nel suo caso, è consigliabile trasmettere formalmente la rinuncia, seguendo le istruzioni fornite dalla nota ministeriale n. 21907/2025, che prevede:
- Invio della rinuncia via PEC all’indirizzo:
rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it
- Termine per l’invio: entro il 21 luglio 2025 (termine già prorogato)
Nel suo caso, vista l’anomalia legata alla mancata trasmissione da parte del MUR, raccomandiamo di:
a) Inviare la rinuncia al MIM via PEC
Nella comunicazione dovrà specificare:
- La data in cui ha presentato domanda al MUR;
- Il fatto che non ha mai ricevuto comunicazioni (né di competenza né di rigetto);
- La richiesta di conferma sull’eventuale trasmissione della domanda al MIM.
b) Inviare la stessa comunicazione in copia al MUR
In tal modo si potrà:
- Richiedere un riscontro ufficiale sullo stato dell’istanza;
- Mettere agli atti l’eventuale inerzia amministrativa;
- Creare un collegamento documentale tra i due Ministeri.
Possibile tutela in caso di esclusione
Seguendo questa procedura, si pongono le basi per tutelare la propria posizione in sede legale nel caso in cui si venisse esclusi dai percorsi INDIRE. Potrebbe infatti configurarsi una violazione del principio del “favor partecipationis”, che tutela il diritto di partecipazione a procedure amministrative qualificate.
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