Quando si consegue un titolo di specializzazione all’estero, come nel caso del TFA conseguito presso un’università spagnola, può sorgere il dubbio su come sciogliere la riserva se manca ancora la dichiarazione di valore o l’apostille dell’Aja. La questione è tutt’altro che marginale, soprattutto in vista della scadenza del 3 luglio per chi è inserito con riserva nelle GPS 2024. Grazie al parere giuridico dell’Avv. Angela Maria Fasano e alla giurisprudenza del TAR Lazio, è possibile fornire alcuni chiarimenti utili e pratici per i docenti che si trovano nella stessa situazione.
Scioglimento della riserva senza apostille: è legittimo?
Un lettore ci scrive: “Contando sempre sul vostro prezioso contributo vi scrivo in merito alla mia attuale situazione:
- ho frequentato, con tirocinio in presenza, il corso TFA presso l’Università statale spagnola di Almeria, iniziato il 1 novembre ’24 e concluso in data 31.05.2025
- – l’Università ha emesso il titolo con firma elettronica in data 9 giugno 2025;
- – l’Agenzia di riferimento non mi ha ancora inviato la dichiarazione di valore, l’apostilla dell’Aia, indispensabile per la spendibilità del titolo in Italia, adducendo non meglio specificati problemi burocratici.
La mia domanda è se posso sciogliere la riserva entro il 3 luglio con la sola traduzione del titolo e prendere tempo come consigliato dall’Avv. Angela Maria Fasano per l’eventuale integrazione della documentazione. Il modulo di cui parla l’Avv. Fasano è possibile averlo?”
Cosa dice la normativa italiana sul riconoscimento dei titoli esteri
L’Avvocato Fasano risponde scrivendo: La nostra utente potrà sciogliere la riserva. Invero, la posizione della stessa è tutelata dalla Giurisprudenza del TAR Lazio. Appare utile evidenziare in questo caso che con riferimento alla parte del gravato diniego in cui l’Amministrazione richiede che tutti i titoli, le certificazioni e gli atti formati all’estero debbano essere provvisti di apostilla, si osserva che l’adempimento non è richiesto in maniera esplicita dalla Direttiva, né nel modulo di istanza di riconoscimento predisposto originariamente dall’Amministrazione, che non menzionano la Convenzione dell’Aja o altre norme in materia di legalizzazione dei documenti (non contemplati neppure dal citato d. lgs. n. 206/2007 di recepimento).
In merito alla documentazione, la Direttiva si limita infatti a prevedere, all’art. 50 – come integrato dall’Allegato VII – uno specifico sistema preordinato alla verifica della autenticità del titolo dello Stato d’origine, che si fonda, almeno in prima battuta, sul dialogo tra Stati membri e sul non aggravamento della posizione del richiedente (nello stesso senso sembra muovere la legislazione nazionale, cfr. art. 8 comma 4, d. lgs. n. 206/2007). La possibilità di richiedere copie autenticate dei documenti è ammessa “in una fase successiva” e solo “in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario” (art. 17, comma 9-bis, d. lgs. n. 206/2007).
A ciò si aggiunge che richiedere un simile incombente, in maniera generale e con valore ostativo alla procedibilità, oltre che porsi in contrasto con lo scopo perseguito dal sistema di riconoscimento imposto dalla Direttiva – ossia la libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione – appare trascurare la possibilità di adottare approcci maggiormente proporzionali e coerenti con il principio di fiducia reciproca che assiste i rapporti tra Stati membri, come ad esempio verifiche ex post o a campione.
Documenti da allegare e modulo per l’istanza: cosa serve
In tal senso, la nostra utente, potrà, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestare la presenza di quanto richiesto dal Ministero e chiedere ragionevole termine per poter ottenere la documentazione dal terzo intermediario (l’agenzia), non essendo un obbligo, questo, ricadente sul contraente in buona fede. In particolare, nei casi di domande afferenti al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, vige il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.
La condotta procedimentale seguita dall’Amministrazione del MIM, per il momento, non appare conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa. La nostra utente, quindi, potrà presentare istanza con i documenti in possesso ed integrala successivamente.
Avv. Angela Maria Fasano
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