Il tema della valutazione del servizio militare nelle graduatorie scolastiche continua a generare dubbi tra docenti e personale ATA. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione ha ribadito che il servizio deve essere riconosciuto con punteggio pieno (6 punti). Di seguito riportiamo la domanda di un docente e la risposta dell’Avvocato Angela Maria Fasano, che chiarisce la questione e indica le possibili azioni da intraprendere.
Quanto vale il servizio civile nelle graduatorie ATA?
“Chiedo gentilmente chiarimenti in merito al mio certificato di servizio civile. II servizio è stato eseguito dal 10/09/2024 al 29/07/2025, che corrisponde a 10,5 mesi, non 12. Considerando che il prossimo aggiornamento degli elenchi ATA è previsto per il 2027, ho bisogno di sapere quale punteggio mi verrà assegnato per questo servizio e se è necessario presentare un ricorso ora o dopo l’aggiornamento dell’elenco ATA.”
Servizio militare e civile: il principio sancito dal Consiglio di Stato
Il servizio civile deve essere valutato in misura piena, ovvero con una indicazione numerica pari a 6 punti, scrive l’Avvocato Fasano.
Con recente sentenza il Consiglio di Stato è ritornato sulla dibattuta questione del valore in termini di punteggio, da attribuire al servizio di leva eseguito non in costanza di impiego viene richiamato un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050).
In particolare, è stato sancito il principio per cui il punteggio – per l’anno di servizio militare/civile – deve essere valutato “interamente”. E ciò anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere.
Cosa dice il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato afferma: “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.
Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti.
La sentenza resa per il personale ATA può ben essere estesa anche al personale docente. La fonte normativa di riferimento, da cui il CDS muove il proprio ragionamento, è la stessa.
Cosa dice la Cassazione
Ciò premesso, occorre anche dire che la Corte di Cassazione relativamente al servizio militare, al servizio civile sostitutivo e servizio civile volontario, ha sostenuto che detti servizi devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.
La Corte di Cassazione ha condiviso il principio secondo cui “deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata al riconoscimento della prestazione del servizio militare obbligatorio che non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all’accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l’assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l’adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive“. Ciò posto, se il suo USP le ha negato la piena valutazione l’unica strada da percorrere è la via del ricorso.
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