Approfondimento giuridico a cura dell’avvocato Angela Maria Fasano esperta di Diritti dei titoli esteri e di processo amministrativo al TAR.
La vicenda di cui all’oggetto è attuale. Tantissimi docenti, infatti, sono ancora in attesa che il Commissario nominato dal Tar, provveda con la produzione di un atto espresso. Atto, in molti casi, mai prodotto, nonostante gli anni d’attesa. Fortunatamente, il nostro legislatore, pone a tutela del cittadino docente una serie di strumenti di rilevante impatto che molti, perché estranei ai meandri del processo amministrativo, non conoscono. Oggi li esamineremo con dovizia di particolari, al fine di rendere ai nostri utenti un importante strumento di conoscenza giuridica.
Commissario ad acta inadempiente: cosa fare e quali rimedi giuridici esistono
Ora, nel caso in cui il commissario ad acta, nominato dal giudice amministrativo a seguito di una sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, non provveda ad adempiere al proprio incarico entro il termine stabilito, l’ordinamento processuale amministrativo prevede specifici rimedi per superare tale ulteriore fase di inerzia. La soluzione è contenuta nello stesso rito speciale disciplinato dall’articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010).
Il fulcro della tutela risiede nel comma 4 dell’art. 117 c.p.a., il quale stabilisce che il giudice che si è pronunciato sul silenzio “conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”.
Questa disposizione configura una fase esecutiva che si lega “senza soluzione di continuità” a quella di cognizione sull’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice del silenzio, pertanto, non esaurisce la sua funzione con la nomina del commissario, ma mantiene una competenza funzionale a vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del suo ordine, anche quando l’attuazione è delegata a un organo straordinario.
L’inerzia del commissario ad acta configura un “incidente di esecuzione in senso stretto” lesivo per il cittadino docente. Per superarlo, la parte interessata non deve avviare un nuovo e autonomo giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a., ma deve rivolgersi nuovamente allo stesso giudice che ha emesso la sentenza sul silenzio.
I rimedi contro l’inerzia del commissario
Lo strumento processuale corretto è una semplice istanza (o reclamo) depositata nell’ambito del medesimo giudizio, con la quale si segnala l’inadempimento del commissario e si chiede al giudice di adottare le misure conseguenti. Una volta investito dell’istanza della parte, il giudice del silenzio dispone di ampi poteri per risolvere la situazione di stallo. In particolare, può:
- Assegnare un nuovo termine al commissario: Il giudice può ordinare al commissario ad acta di provvedere entro un nuovo e perentorio termine, ribadendo l’obbligo di concludere il procedimento.
- Fornire chiarimenti e direttive: Qualora l’inerzia del commissario derivi da dubbi interpretativi sul contenuto della sentenza da eseguire o su complesse questioni giuridiche, il giudice può fornire i necessari chiarimenti e le istruzioni per la corretta esplicazione dei suoi compiti. Lo stesso commissario, d’altronde, è legittimato a rivolgersi al giudice per chiedere delucidazioni.
- Sostituire il commissario ad acta: In caso di grave e ingiustificata inerzia, o qualora ritenga che il commissario nominato non sia in grado di adempiere efficacemente al suo mandato, il giudice ha il potere di disporne la sostituzione, nominando un nuovo soggetto che si insedierà in sua vece. Ad esempio, il Consiglio di Stato ha disposto la sostituzione di un dirigente regionale con un Prefetto per garantire l’esecuzione di una sentenza.
- Adottare decisioni consequenziali: Il giudice può fissare un’udienza in camera di consiglio per monitorare lo stato dell’adempimento e adottare le decisioni necessarie a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
In conclusione, a fronte dell’inadempimento del commissario ad acta, la parte vittoriosa nel giudizio sul silenzio deve presentare un’istanza al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza, il quale, in virtù dei suoi poteri di supervisione sulla fase esecutiva, adotterà le misure più opportune – inclusa la fissazione di un nuovo termine o la sostituzione del commissario – per assicurare la concreta attuazione del suo precedente ordine e garantire la pienezza della tutela giurisdizionale.
Inadempimento commissario ad acta
L’inadempimento del commissario ad acta, figura centrale nel giudizio di ottemperanza per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, attiva una serie di rimedi e responsabilità previsti dall’ordinamento per superare la nuova fase di stallo e sanzionare l’inerzia dell’ausiliario del giudice.
La responsabilità del Commissario ad Acta inadempiente
L’inerzia del commissario ad acta non è priva di conseguenze personali. Egli può incorrere in tre distinti profili di responsabilità.
1. Responsabilità penale
L’indebito rifiuto di compiere un atto del proprio ufficio che deve essere compiuto senza ritardo “per ragioni di giustizia” può integrare il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dall’art. 328, comma 1, del Codice Penale. La giurisprudenza amministrativa, nel constatare l’inerzia del commissario, dispone frequentemente la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per le valutazioni del caso. In alcuni casi, l’ostruzionismo posto in essere dall’amministrazione nei confronti dell’attività del commissario può configurare anche il reato di cui all’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
2. Responsabilità amministrativo-contabile (danno erariale)
Il commissario ad acta, in quanto titolare di un ufficio pubblico che gestisce risorse o determina obblighi di spesa per l’ente, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo-contabile. Il danno erariale può derivare da diverse condotte omissive o dilatorie, quali:
- L’aggravio di spesa per l’amministrazione a causa della maturazione di ulteriori interessi, rivalutazione o penalità di mora (astreinte) dovuti al ritardo nell’esecuzione.
- I costi legati alla necessità di una nuova procedura di ottemperanza o alla nomina di un nuovo commissario.
- Il compenso liquidato al commissario stesso, qualora la sua attività sia stata nulla o inutile.
Anche in questo caso, il giudice amministrativo che accerta l’inadempimento del commissario è solito trasmettere la documentazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’accertamento delle relative responsabilità.
3. Responsabilità civile
Qualora l’operato (o l’inadempimento) del commissario ad acta cagioni un danno a terzi, la relativa azione risarcitoria non può essere proposta direttamente nei suoi confronti dinanzi al giudice amministrativo. In virtù della sua qualifica di ausiliario del giudice, si applica la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (Legge n. 117/1988). La domanda di risarcimento deve essere proposta nei confronti dello Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Penalità di Mora (Astreinte): la somma di denaro per ogni giorno di ritardo!
Lo strumento della penalità di mora, o astreinte, previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è una misura coercitiva indiretta volta a stimolare l’adempimento da parte dell’amministrazione debitrice. Si tratta di una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Cari docenti, gli strumenti di tutela offerti dal legislatore sono pieni ed effettivi. Leggo di nuovi giudizi di ottemperanza, nuovi procedimenti, con ingenti spese a Vostro carico. Si tratta di provvedimenti ultronei che potrebbero essere valicati con utili correttivi e valide conoscenze processuali. Affidatevi sempre a chi conosce la vostra posizione ed ha una piena esperienza nel settore di competenza dei titoli esteri e del processo amministrativo.
Avv. Angela Maria Fasano
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